Il soggetto vulnerabile e lo stato responsabile

AutorMartha Albertson Fineman
Páginas104-131
Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito
Centro de Ciências Jurídicas - Universidade Federal da Paraíba
V. 5 - Nº 03 - Ano 2016 – International Journal
ISSN | 2179-7137 | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/index
104
DOI: 10.18351/2179-7137/ged.v5n3p104-131
IL SOGGETTO VULNERABILE E LO STATO RESPONSABILE
Martha Albertson Fineman1
Abstract: Since there is no U.S. constitutional
guarantee to basic social goods, the anti-
discrimination, sameness-of-treatment
approach to equality which is prevalent in the
United States is particularly problematic. In
this scenario, little help comes from the
international context, since America has not
ratified many of the international agreements
concerning human rights, including those
associated with the economic ones. Similarly,
American courts face resistance, if not outright
rejection, in applying human rights ideals:
several Justices of the Supreme Court decried
references to human rights principles used to
bolster arguments about constitutionality
under American precedent to be the application
of "foreign fads" when (superior) American
constitutional provisions should prevail.
Fineman's concept of vulnerability (and the
related idea of vulnerable subject), initially
conceived to challenge this status quo by
covertly introducing the human rights
discourse in the American context, is now a
peculiar approach, focused on exploring the
nature of the human part, rather than the rights
1 Robert W. Woodruff Professor of Law, Emory University; Direttrice del Feminism and Legal Theory Project. Per
accedere alla pagina web della Vulnerability and the Human Condition Initiative presso la Emory University cf.:
www.emory.edu/vulnerability. Questo articolo è stato pubblicato per la pr ima volta con il titolo The Vulnerable Subject
and the Resp onsive State, “Emory Law Jour nal”, 60 (2010): 151-275. Trad. it. di Brunella Casalini e Lucia Re. Email:
mlfinem@emory.edu.
part, of the human rights trope. Importantly,
consideration of vulnerability brings societal
institutions, in addition to the State and
individual, into the discussion and under
scrutiny: indeed, being a characteristic of a
relational self, the concept suggests that
institutions should be responsive to
individuals. Therefore, the nature of human
vulnerability forms the basis for a claim that
the State must be more responsive to that
vulnerability and do better at ensuring the
promise of equality of opportunity.
Keywords: vulnerability responsivity
vulnerable subject - equality
Introduzione
La Costituzione degli Stati Uniti
d'America sancisce l’eguaglianza formale dei
cittadini di fronte alla legge (“equal protection
law”). L'eguaglianza è dunque intesa come
eguale trattamento e prescinde dai contesti,
così come dalle differenti situazioni e dalle
differenti abilità che possono caratterizzare gli
individui. In particolare, a suscitare delle
Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito
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V. 5 - Nº 03 - Ano 2016 – International Journal
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DOI: 10.18351/2179-7137/ged.v5n3p104-131
perplessità è il modo in cui la dottrina
dell'eguale protezione ignora le diseguaglianze
esistenti nelle diverse situazioni e presume una
equivalenza di posizioni e possibilità. Una
concezione così ristretta di eguaglianza non
può essere impiegata per combattere le
crescenti diseguaglianze di ricchezza,
posizione e potere che abbiamo sperimentato
negli Stati Uniti negli ultimi decenni2.
Profonde diseguaglianze sono tollerate,
persino giustificate, in nome della
responsabilità individuale e perché si presume
che la società sia regolata da principi
meritocratici che funzionano all'interno del
libero mercato. Lo Stato non è chiamato a dare
una risposta a queste diseguaglianze, né deve
stabilire meccanismi che assicurino una più
2Il gap tra i più ricchi e i p iù poveri negli Stati Uniti è
aumentato drasticamente dalla fine degli anni Settanta,
fino a raggiungere un picco nel 1 993, per poi diminuire
leggermente (Wilkinson e Pickett, 2010: 235, fig.16.2).
Dal 2000, però, il divario ha di nuovo visto un
incremento abbastanza consistente. Questi livelli sono
molto più alti di quelli che la nazione ha co nosciuto per
generazioni (cf. ivi: 234). Attualmente, il reddito del
20% più benestante della popolazione è circa 9 volte
superiore al reddito dei più poveri (cf. ivi: 17, fig. 2.1).
Dal 1992 al 2007, il 10% più benestante della
popolazione degli Stati Uniti ha percepito grosso modo
il 30% del reddito co mplessivo (cf. United Nations
Development Programme, 2009:195, tabella m).
3Al contrario, nel Regno Uni to è stata recentemente
introdotta una legge, l'Equality Act, che richiede che i
decisori pubblici prendano in “giusta considerazionela
necessità di promuovere l'eguaglianza di opportunità
(Fredman, 2010: 290; 295; cita: Equality Act ,2010: c.
15, § 149, 1).
4Cf., per esempio, Lyng v. Auto. Workers, 485 U.S. 360,
371 (1988) (sentenza in base alla quale una legge che
esclude dal programma di buoni alimentari color o che
equa distribuzione dei beni o delle
responsabilità sociali tra gli individui, i gruppi
e le istituzioni3. Al contrario, negli Stati Uniti
lo Stato deve astenersi dall'intervenire in nome
della libertà individuale, dell'autonomia e di
principi superiori quali la libertà contrattuale4.
Certamente, in risposta ai movimenti
sociali e alla pressione politica, il diritto
statunitense riconosce che distorsioni e
disfunzioni possono esistere anche in un
sistema come il nostro che si presume basato
solo sul mercato e sul merito5. Le distorsioni
riconosciute nel nostro sistema sono
inquadrate nella categoria della
discriminazione che storicamente è stata
ritenuta inammissibile se basata su certe
caratteristiche individuali o di gruppo6. Poiché
partecipano ad uno sciopero non viola la clausola di
eguaglianza formale sancita dal quinto emendamento
perché l’esclusione “è razionalmente riconducibile al
legittimo obiettivo del governo di evitare favoritismi
indebiti nei confronti dell'una o dell'altra parte nelle
dispute di lavoro private”).
5Passato in risposta al Civil Rights Movement degli anni
Sessanta, il Fair Housing Act del 1968, Pub. L. No. 90-
284, tit. VIII, 82 Stat. 81 (codificato come emendamento
al 42 U.S.C. §§ 3601–3631 (2006)) – il quale proibisce
la discriminazione nella vendita o nell'affitto di una casa
– è un esempio di come anche gli Stati Uniti riconoscano
la necessità di interferire nel mercato e nell'ambito dei
contratti privati. Cf. 42 U.S.C. § 3604 (“È illecito: (a)
rifiutarsi di affittare o vendere dopo che è stata fatta
un'offerta bona fide, o rifiutarsi di negoziare la vendita
o l'affitto, o comunque negare o rendere indisponibile,
un'abitazione a qualsiasi persona a causa della razza, del
colore, della religione, del sesso, dello status familiare o
dell'origine nazionale”).
6Originariamente, il Fair Housing Act proibiva solo la
discriminazione basata sulla razza, il colore, la religione
e l'origine nazionale. Emendamenti hanno aggiunto il

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