Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto dell'Unione, convenzioni internazionali, costituzioni degli Stati membri) e dialogo fra le Corti. Effetti politici nel costituzionalismo interno ed europeo

AutorSilvio Gambino
CargoProfessore presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università della Calabria
Páginas92-148
P A N Ó P T I C A
In: NUNES, Adriano Peclat; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de (ed.). Miscelânea sobre a integração
europeia. Panóptica, vol. 10, n. 1, pp. 92-148, jan./jun. 2015.
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Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto
dell’Unione, convenzioni internazionali, costituzioni degli Stati
membri) e dialogo fra le Corti. Effetti politici nel
costituzionalismo interno ed europeo
Silvio Gambino
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1. I diritti fondamentali fra tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, Carta dei
diritti dell’Unione europea, Costituzioni nazionali e CEDU
Almeno dalla prospettiva giuridica e istituzionale (risultando tuttora diverso il profilo
che emerge dagli effetti della crisi sui Paesi membri dell’Unione e sulle istituzioni europee),
con i ‘nuovi’ trattati eurounitari (TUE e TFUE, firmati a Lisbona il 13 dicembre 2007), nel
processo di integrazione europea si è pervenuti al pieno riconoscimento alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione (d’ora in poi Carta) del medesimo valore giuridico dei trattati; in tal
modo è stata pienamente positivizzata la tutela eurounitaria accordata ai diritti, alle libertà e ai
princìpi in essa sanciti, la cui garanzia non è ora fondata sulla (più gracile) categoria
giurisprudenziale delle ‘tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione’
2
.
Una positivizzazione normativa quest’ultima che si aggiunge ad una (ormai risalente
e) stabile giurisprudenza comunitaria per la quale, già a partire dalla sentenza Van Gend &
Loos (Causa 26-62)
3
, i diritti soggettivi dei cittadini degli Stati membri dell’UE sussistono e
come tali sono tutelabili innanzi al giudice nazionale e a quello comunitario “non soltanto
nei casi in cui il Trattato espressamente li menzioni, ma anche come contropartita di precisi
obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie”.
Relazione al Seminario internazionale “L’impatto politico delle decisioni delle Corti costituzionali”, organizzato
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania e dalla Scuola Superiore di Catania, 9 giugno 2014.
Il dott. Ugo Adamo, dottore di ricerca presso l’Università della Calabria, ha redatto il par. 4.
1
Professore presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università della Calabria.
2
Nell’ampia bibliografia, cfr. almeno G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, Roma-Bari,
2005; S. P anunzio, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005; M. Cartabia (a cura di), I diritti in
azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007; Id. (a cura di), Dieci
casi sui diritti in Europa, Bologna, 2011; V. Onida, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona” e T. Groppi, “I
diritti fo ndamentali in Europa e la giurisprude nza “multili vello”, (ambedue) in E. P aciotti (a cura di), I diritti
fondamentali in Europa, Roma, 2011; C. Salazar, “A Lisbon story: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea da un tormentato passato… a un incerto presente?”, in www.gruppodipisa.it; S. Gambino, Diritti
fondamentali e Unione europea. Una prospettiva costituzionale-comp aratistica, Milano, 2009.
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Sent. 5 febbraio 1963, causa 26/62, in Racc., 1963, p. 3.
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In: NUNES, Adriano Peclat; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de (ed.). Miscelânea sobre a integração
europeia. Panóptica, vol. 10, n. 1, pp. 92-148, jan./jun. 2015.
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Dopo i ripensamenti prodotti dagli esiti referendari negativi sulla bozza di “Trattato che
istituisce una Costituzione per l’Europa”, la Carta si pone ora come un vero e proprio Bill of
rights del diritto dell’Unione destinato a (far) ripensare e rafforzare lo stesso sviluppo futuro
del processo di integrazione europeo. Tale percorso, tuttavia, nella fase attuale risulta
condizionato in modo (politicamente) significativo per l’impatto fortemente negativo prodotto
dalla crisi economica e fiscale degli Stati europei nonché per le presenti incertezze politiche
nello sviluppare un compiuto progetto istituzionale per l’Europa (inclusivo di una governance
istituzionale idonea a superare tutti i limiti presenti della natura intergovernativa dell’indirizzo
politico delle istituzioni europee).
Con i nuovi trattati e al loro interno con le previsioni sulla Carta, pertanto, si determina
una positiva discontinuità nel processo di integrazione europea, avviandosi un processo
costituente materiale che (nel tempo che si renderà politicamente necessario) potrà (forse)
concludersi se non proprio surrogando le necessarie esigenze imposte da un formale processo
costituente europeo con l’affermazione di un (meno incompiuto) costituzionalismo europeo,
quando (e se) i popoli europei si determineranno in tal senso, quando (e se) le istituzioni
rappresentative e di governo europee adotteranno i necessari impulsi al suo sviluppo
4
.
Tale processo si fonda anche sugli effetti (legittimanti il processo di integrazione)
prodotti unitamente al riconoscimento della cittadinanza europea ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione dall’applicazione dei diritti fondamentali accolti nella Carta, e
identificati mediante una loro aggregazione intorno a sei valori fondamentali (dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia), in corrispondenza se non proprio ai
cataloghi (ben più evoluti, in ragione delle situazioni giuridiche ivi previste, a loro volta
garantite dalla peculiare forza di resistenza alle stesse leggi di revisione costituzionali e nelle
forme di garanzia assicurate dalla giurisdizione costituzionale) dei diritti fondamentali
garantiti nelle Costituzioni nazionali, alle ‘tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
dell’UE’
5
. Alessandro Pizzorusso ne ha magistralmente parlato in termini di ‘patrimonio
4
Sul punto cfr. anche S. Gambino, “La (reciente) evolución del ordenamiento comunitario como proceso
materialiter constituyente: un análisis tras las categorías clásicas del derecho público europeo y de la experiencia
concreta”, in Reforma de la Constitución y control de constitucionalidad, Bogotà, 2006, pp. 261-308.
5
Nell’ampia bibliografia, cfr. anche i nostri “Diritti fondamentali, Costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in
S. Gambino (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti
fondamentali, Milano, 2006; “Derechos sociales, Carta de derechos fundamentales e integración europea”, in
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In: NUNES, Adriano Peclat; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de (ed.). Miscelânea sobre a integração
europeia. Panóptica, vol. 10, n. 1, pp. 92-148, jan./jun. 2015.
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costituzionale europeo’
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mentre altri studiosi in termini di un diritto costituzionale comune
europeo (in via di formazione).
Naturalmente una simile valutazione appare fortemente ottimistica nella misura in cui le
politiche economiche (decisamente liberistiche) fin qui seguite nella governance europea per
contrastare la crisi economica e finanziaria (attiva almeno dal 2008) saranno positivamente
superate da un nuovo indirizzo politico determinato dall’apporto delle forze politiche espresse
nelle recenti elezioni ma anche in ragione dell’affermazione di un diffuso sentimento di
‘euroscetticismo’, che aveva già consentito a Federico Mancini
7
, verso la fine degli anni ’80,
di parlare di “frigidità sociale” delle istituzioni comunitarie.
Quanto ai contenuti di tale incorporazione nei ‘nuovi’ trattati, all’art. 6, si prevede che
l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta. Gli stessi sono interpretati
in conformità alle clausole orizzontali accolte nelle disposizioni generali del titolo VII della
Carta e tenendo nel debito conto le Spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per
l’interpretazione della Carta.
Per rispondere ad una preoccupazione ricorrente degli Stati membri, sia l’art. 6 del TUE
(I co., seconda frase), sia l’art. 51 (II co.) della Carta sanciscono che la Carta non estende
l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né
introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i
compiti definiti nei trattati.
Si ribadisce, in tal modo, che, in assenza di una espressa competenza dell’Unione in
materia di diritti, di libertà e di principi (al di là di quanto previsto nell’art. 52.2 della Carta ed
oltre a tutte le specifiche situazioni giuridiche garantite nella loro natura di ‘contropartita dei
precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie’
sentenza van Gend & Loos nel 1962 –, l’ambito di applicazione della Carta rimane quello
stabilito nel suo art. 51 e nelle puntuali disposizioni di disciplina di diritti previsti nell’ambito
dei trattati, che si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti ai sensi dell’art.
Revista de Derecho Constituciona l Europeo, 2008, Vol. V, n. 9; Multilevel Constitutionalism e diritti
fondamentali”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, n. III;
6
Cfr. A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002.
7
Cfr. F. Mancini, “L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri”, in RDE, 1989, n.
3.

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