Il contrasto tra giudicati nel sistema del processo civile italiano: una visione di insieme

AutorBeatrice Ficcarelli
Ocupação do AutorProfessore associato nell'Università degli Studi di Siena.
Páginas87-96
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IL CONTRASTO TRA GIUDICATI NEL
SISTEMA DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO:
UNA VISIONE DI INSIEME
Beatrice Ficcarelli
Professore associato nell’Università degli Studi di Siena.
Sumário: 1.1 Osservazioni introduttive – 1.2 La normativa di riferimento e le ipotesi di contrasto – 1.3
Contrasto teorico e problematiche connesse – 1.4 I rimedi preventivi – 1.5 Le soluzioni a posteriori
1.6 Breve riessione conclusiva – 1.7 Bibliograa essenziale.
1.1 OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE
Le problematiche nascenti dai casi di contrasto fra giudicati rivestono centrale
importanza nell’ambito di ogni sistema di diritto processuale civile quale modello volto
alla tutela delle situazioni giuridiche sostanziali in base al rapporto di strumentalità
tra processo e diritto sostanziale che del primo incarna natura e funzione.
Ed è proprio dal diritto sostanziale che occorre prendere le mosse per ogni
trattazione che abbia ad oggetto il complesso tema che oggi viene rivolto alla nostra
attenzione. Vero è, infatti, che valore cardine di ogni sistema giuridico, valore da tutelare
ad ogni costo pena la messa in discussione della possibilità di un comportamento
morale e sociale, è la certezza del diritto. Il diritto processuale è f‌inalizzato a garantirla
e realizzarla poiché è quella certezza che conduce alla pace sociale.
Ebbene, il principio di certezza del diritto è inevitabilmente connesso a quello
di giudicato quale accertamento incontrovertibile contenuto in una decisione. Il
giudicato, infatti, è il provvedimento giurisdizionale diventato incontrovertibile
in quanto non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari o perché siano
decorsi i termini per impugnare o perché siano stati esperiti i mezzi di impugnazione
previsti.
Un provvedimento passato in giudicato è così contraddistinto dalla indiscutibilità
ed effettività della cosa giudicata, con la conseguenza che nessun giudice si può
pronunciare un’altra volta su quel diritto sul quale ci sia stata una pronuncia che
abbia esaurito la serie dei possibili riesami. Ciò in ossequio al principio cd. del ne
bis in idem.
Con il termine giudicato si intende pertanto, innanzitutto, il provvedimento
giurisdizionale non più suscettibile di impugnazione, salvo mezzi di impugnazione
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