Tre note sui «precedenti» nella evoluzione della giurisprudenza della corte costituzionale, nella giurisprudenza di una corte di cassazione necessariamente ristrutturata? e nella interpretazione delle norme processuali

AutorAndrea Proto Pisani
Páginas188-202
188
TRE NOTE SUI «PRECEDENTI» NELLA EVOLUZIONE DELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, NELLA
GIURISPRUDENZA DI UNA CORTE DI CASSAZIONE
NECESSARIAMENTE RISTRUTTURATAE NELLA
INTERPRETAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI
THREE NOTES ABOUT "PRECEDENT" IN THE EVOLUTION OF THE
JURISPRUDENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT, IN THE
JURISPRUDENCE OF A NECESSARILY RESTORED COURT OF
CASSATION AND IN THE INTERPRETATION OF PROCESSUAL RULES
Andrea Proto Pisani1
SOMMARIO: Lo scritto esamina tre dimensioni del precedente giurisprudenziale. La prima riguarda l’evoluzione
della giurisprudenza dela Corte costituzionale dalle sentenze interpretative di rigetto a quelle interpretative di
accoglimento, fino alle attuali sentenze di inammissibilità alla presenza della possibilità di interpretazioni
costituzionalmente orientate. La seconda riguarda la necessità di riforme strutturali della Corte di cassazione, al fine
di consentirle l’emanazione di precedenti persuasivi. La terza concerne la specificità dell’interpretazione di norme
processuali e dei problemi posti dai relativi mutamenti repentini di giurisprudenza.
ABSTRACT: Three comments on judicial precedents in the evolution of the jurisprudence of the Constitutional Court,
in the jurisprudence of the Corte di cassazione, to be necessarily restructured, and in the interpretation of rules
concerning legal proceedings.
I. - 1.1. - Si deve a Tullio Ascarelli (un giurista troppo spesso dimenticato nell’attuale
dibattito su «regole e principî») l’affermazione della distanza, della differenza tra «testo» (per lo
più scritto) di legge e «norma» giuridica desunta da quel testo. Mentre il testo è tendenzialmente
stabile, unico, le norme desumibili da quel testo possono essere molteplici e soprattutto destinate a
mutare, a modificarsi, a seconda del mutare degli altri testi, della realtà sociale o dall’interprete,
ecc.; e ciò non solo in caso di testi formulati attraverso il richiamo a principî (buona fede,
correttezza, giusti motivi, ecc.) o, è lo stesso, a clausole generali o a concetti extragiuridici (valore
storico artistico di un bene, concorrenza, ecc.) per loro natura destinati a mutare nel tempo.
Artigo recebido em: 14/03/2018.
Artigo aprovado em: 12/10/2018 e 16/10/2018.
1 Prof. Dr. Andrea Proto Pisani (Università di Firenze, Itália) Professor Titular de Processo Civil da Universidade de
Florença, na Itália. RDRST, Brasília, Volume IV, n.02, 2018, p 188-202, Mai-Ago/2018

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